Prot.n.0008736 Guastalla, 26 aprile 2010
OGGETTO: ATTO DI ORGANIZZAZIONE PER IL COORDINAMENTO DEI PROCEDIMENTI CONNESSI ALL’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E ALLE VARIAZIONI DELLE POSIZIONI ANAGRAFICHE.
IL SINDACO
Considerato che l’Amministrazione comunale, al fine di prevenire sul territorio comunale fenomeni di degrado urbano derivanti da condizioni di sovraffollamento e precarietà delle condizioni igienico-sanitarie di immobili ad uso abitativo, ritiene di adottare politiche atte a garantire un adeguato livello di tutela della salute, della sicurezza e della vivibilità degli spazi pubblici e privati;
Dato atto che la legge 24/12/1954, n.1228 ed il Regolamento anagrafico della popolazione, approvato con DPR 30/5/1989, n.223 disciplinano l’iscrizione nel registro anagrafico della popolazione residente dei cittadini italiani e che le disposizioni in essi contenute sono da applicarsi, con ulteriori e precise formalità, sia ai cittadini comunitari, in base all’art.9 del D.Lgs. 6/2/2007, n.30, sia ai cittadini stranieri, così come disposto dall’art.15 del DPR 31/8/1999, n.394;
Considerato che:
- la richiesta di iscrizione anagrafica costituisce un diritto soggettivo del cittadino non vincolato da alcuna condizione, al di fuori di quelle espressamente previste dalle citate disposizioni normative, in quanto la residenza è fondata sulla dimora abituale del soggetto sul territorio comunale (Circ. Ministero dell’Interno n.8 del 29/5/1995);
- ai sensi dell’art.3 della legge n.1228/1954 citata, il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, è ufficiale di anagrafe, con facoltà di delega secondo termini e modalità previste dall’art.2 del DPR n.223/1989;
- ai sensi dell’art.19, comma 2, del DPR n.223/1989, l’ufficiale d’anagrafe è tenuto ad accertare la sussistenza del requisito della dimora abituale a mezzo di appartenenti ai corpi di polizia municipale o di altro personale comunale formalmente autorizzato;
- l’art.1, della legge n.1228/1954, così come integrato dall’art.1, comma 18, del D.Lgs. 15/7/2009, n.94 recita: “L’iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie”;
- l’art.125 del Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) approvato dal Comune di Guastalla con Deliberazione consiliare n. 3 dell’8/1/2009, esecutiva a termini di legge, prevede che nessuna costruzione o unità immobiliare possa essere abitata senza la preventiva acquisizione del certificato di conformità edilizia e agibilità;
- l’art.127 del citato R.U.E. prevede che, quando ricorrano motivate ragioni di ordine igienico e di pubblica utilità, il Sindaco possa ordinare inagibile o non usabile una costruzione o un’unità immobiliare, prescrivendo, ove possibile, la rimozione dei vizi riscontrati entro un termine stabilito;
- nel corso degli accertamenti per verificare il requisito dell’effettiva permanenza, è opportuno che venga effettuata anche la verifica in ordine ai requisiti igienico-sanitari e dimensionali prescritti nel citato R.U.E. e dal D.M. 5/7/1975 del Ministro per la Sanità, al fine di consentire l’eventuale adozione di motivati provvedimenti a tutela dell’incolumità pubblica nel rispetto del termine previsto per il completamento della pratica di iscrizione e variazione anagrafica;
Ritenuto opportuno dover adottare misure organizzative che definiscano una stretta collaborazione tra i servizi interessati (Ufficio Relazioni con il Pubblico -
Ravvisata la competenza del Sindaco, ai sensi dell’art.28 dello Statuto Comunale, ad adottare provvedimenti di organizzazione per il coordinamento dei procedimenti di iscrizione e variazione anagrafica fra i vari servizi dell’Ente;
D E C R E T A
1) che, al fine di migliorare tempistica ed efficacia degli accertamenti condotti dalla
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell’interessato che attesti sotto la propria responsabilità le dimensioni dell’alloggio (superficie utile abitabile netta), il numero degli occupanti, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari minimi ai fini dell’agibilità dell’immobile, la condizione di allaccio alle reti dei servizi pubblici (acqua, luce, gas e fognatura) e la conformità degli impianti;
- documento attestante il titolo di occupazione dell’alloggio (contratto di locazione, proprietà, comodato, comunicazione del proprietario/affittuario predisposta dal Comune, ecc.);
e che, in mancanza totale o parziale della documentazione richiesta, l’ufficio competente non procederà alla richiesta ufficiale;
2) che l’attestazione rilasciata all’atto della richiesta di iscrizione anagrafica, o la comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica, dovrà specificare che l’accertamento è finalizzato anche alla verifica dei requisiti igienico-sanitari e dimensionali dell’alloggio;
3) che
4) che lo Sportello Unico per l’Edilizia, eventualmente coinvolto dalla
5) in applicazione dell’art. 71 della Legge n.445/2000, che
Il presente decreto è immediatamente esecutivo e viene pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Guastalla.
Il presente provvedimento viene inviato, per competenza:
- al Servizio Ufficio Relazioni con il Pubblico
- al Servizio Demografico
- allo Sportello Unico per l’Edilizia
- al Corpo Intercomunale di
e, per conoscenza, al Settore Istruzione e Servizi Sociali.
Il Sindaco
Dott. Giorgio Benaglia