Descrizione
Quando un bambino nasce in Italia da genitori entrambi non italiani, deve essere dichiarato presso il Centro Nascite dell'Ospedale dove avviene il parto, oppure presso l’Ufficio di Stato Civile del comune di residenza dei genitori, consentendo quindi la redazione dell’atto di nascita.
A seguito della redazione dell’atto di nascita, il bambino viene iscritto nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) nel Comune di residenza dei genitori (oppure della madre nel caso in cui sia diversa da quella del padre), con i dati risultanti dall’atto di nascita in cui non è riportata la cittadinanza spettante al bambino. Nota bene: nel caso in cui nessuno dei genitori abbia la residenza in Italia, il bambino non potrà essere iscritto in ANPR.
Nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, la cittadinanza del bambino verrà pertanto indicata come "IN CORSO DI DEFINIZIONE", in quanto, sulla base di quello che è stabilito dai commi 2 e 2bis dell'art.2, del d.P.R. n.394/1999, gli stati, fatti, e qualità personali di un soggetto straniero, tra cui la cittadinanza di appartenenza, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, ovvero tramite passaporto o documento equipollente, certificato di nascita o attestazione rilasciata dall’autorità consolare straniera.
Tali documenti devono essere tradotti in lingua italiana ed essere in regola con le norme sulla legalizzazione.
Pertanto la cittadinanza del bambino verrà riportata negli archivi anagrafici solo dopo aver presentato al Comune la documentazione prima descritta, e fino ad allora sulle certificazioni anagrafiche rilasciate, alla voce cittadinanza verrà indicato “IN CORSO DI DEFINIZIONE”.
