Convivenza di fatto

  • Servizio attivo

due persone maggiorenni che coabitano e che sono legati da vincoli di coppia, possono chiedere all'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di residenza di costituire una "convivenza di fatto".

Descrizione

La "convivenza di fatto" è un istituto giuridico che rappresenta oggi una forma di tutela intermedia tra la semplice relazione non formalizzata e il matrimonio o unione civile.

A chi è rivolto

La costituzione della "convivenza di fatto" può essere richiesta all'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di residenza dalle coppie formate da persone: maggiorenni entrambe residenti allo stesso indirizzo in quanto coabitanti entrambe libere di stato (celibi/nubili, vedovi, divorziati) di cittadinanza italiana e/o straniera aventi sesso diverso oppure lo stesso sesso unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.   Sono esclusi: i cittadini italiani residenti all'estero anche se iscritti all'AIRE i cittadini stranieri non in possesso di un regolare titolo di soggiorno, condizione preclusiva anche alla residenza.

La costituzione della "convivenza di fatto" può essere richiesta all'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di residenza dalle coppie formate da persone:
  • maggiorenni
  • entrambe residenti allo stesso indirizzo in quanto coabitanti
  • entrambe libere di stato (celibi/nubili, vedovi, divorziati)
  • di cittadinanza italiana e/o straniera
  • aventi sesso diverso oppure lo stesso sesso
  • unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale
  • non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
 
Sono esclusi:
  • i cittadini italiani residenti all'estero anche se iscritti all'AIRE
  • i cittadini stranieri non in possesso di un regolare titolo di soggiorno, condizione preclusiva anche alla residenza.

Come fare

E' necessario presentare all'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza apposita dichiarazione con la quale entrambi i componenti della coppia manifestano la propria volontà alla costituzione della "convivenza di fatto".

E' necessario presentare all'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza apposita dichiarazione con la quale entrambi i componenti della coppia manifestano la propria volontà alla costituzione della "convivenza di fatto".

Cosa serve

La dichiarazione con la quale si manifesta la volontà alla costituzione della "convivenza di fatto" e se ne chiede la registrazione, deve essere sottoscritta da entrambi i componenti della coppia, allegando, nel caso in cui la dichiarazione non venga sottoscritta dinanzi al funzionario incaricato del procedimento, copia dei propri documenti d'identità. Nel caso di cittadinanza straniera (non comunitaria) di uno o di entrambi i componenti, dovrà essere esibito titolo di soggiorno in corso di validità oppure documenti attestanti la presentazione della richiesta di rinnovo (a condizione che sia stata presentata non oltre 60 giorni dalla scadenza del titolo).

La dichiarazione con la quale si manifesta la volontà alla costituzione della "convivenza di fatto" e se ne chiede la registrazione, deve essere sottoscritta da entrambi i componenti della coppia, allegando, nel caso in cui la dichiarazione non venga sottoscritta dinanzi al funzionario incaricato del procedimento, copia dei propri documenti d'identità.
Nel caso di cittadinanza straniera (non comunitaria) di uno o di entrambi i componenti, dovrà essere esibito titolo di soggiorno in corso di validità oppure documenti attestanti la presentazione della richiesta di rinnovo (a condizione che sia stata presentata non oltre 60 giorni dalla scadenza del titolo).

Cosa si ottiene

L'Ufficiale d'Anagrafe potrà rilasciare apposita certificazione dalla quale risulta la costituzione della "convivenza di fatto". Una volta costituita la "convivenza di fatto", la coppia ha la facoltà di stipulare un "contratto di convivenza" dinanzi ad un Avvocato o ad un Notaio, che, affinché possa essere opponibile ai terzi, dovrà essere registrato presso il Comune di residenza della coppia.  La "convivenza di fatto" non cessa se i conviventi trasferiscono entrambi la loro residenza in altra abitazione, anche se di altro Comune, purchè non cessi la coabitazione e che questa sia riscontrabile dal certificato di stato di famiglia. Qualora fosse esistente anche un "contratto di convivenza", in caso di trasferimento in altro Comune, l'Ufficiale d'Anagrafe che ha registrato il contratto e che ne detiene l'atto, lo dovrà trasmettere al nuovo comune di residenza.  

L'Ufficiale d'Anagrafe potrà rilasciare apposita certificazione dalla quale risulta la costituzione della "convivenza di fatto".
Una volta costituita la "convivenza di fatto", la coppia ha la facoltà di stipulare un "contratto di convivenza" dinanzi ad un Avvocato o ad un Notaio, che, affinché possa essere opponibile ai terzi, dovrà essere registrato presso il Comune di residenza della coppia. 
La "convivenza di fatto" non cessa se i conviventi trasferiscono entrambi la loro residenza in altra abitazione, anche se di altro Comune, purchè non cessi la coabitazione e che questa sia riscontrabile dal certificato di stato di famiglia. Qualora fosse esistente anche un "contratto di convivenza", in caso di trasferimento in altro Comune, l'Ufficiale d'Anagrafe che ha registrato il contratto e che ne detiene l'atto, lo dovrà trasmettere al nuovo comune di residenza.
 
Tempi e scadenze
La costituzione della "convivenza di fatto" può essere istruita dalla coppia in un qualsiasi momento, purché sussistano tutte le condizioni già elencate, e può essere anche contestuale ad una dichiarazione di iscrizione / mutazione anagrafica (prima iscrizione anagrafica per chi proviene dall'estero oppure cambio di residenza con provenienza da altro comune o all'interno del comune stesso).
L'istituzione della "convivenza di fatto" dovrà essere registrata negli archivi anagrafici entro i 2 giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione, mentre nei 45 giorni successivi potranno essere effettuati accertamenti al fine di verificare la veridicità della dichiarazione resa e  la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma.

2022 04 gen

Apertura iscrizioni

2022 04 feb

Termine presentazione domande

2022 02 mar

Pubblicazione graduatorie

2022 02 apr

Perfezionamento domande

Costi

Nessun costo

Procedure collegate all'esito

Il contratto di convivenza
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un "contratto di convivenza". Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. Copia dell’accordo dovrà essere trasmesso all’ufficio anagrafe ai fini dell’opponibilità ai terzi.
Il "contratto di convivenza" non può costituire la prova che due persone sono conviventi di fatto e quindi non può essere utilizzato per regolarizzare la posizione anagrafica. E' la costituzione della "convivenza di fatto" il presupposto per la sottoscrizione di un eventuale contratto e non viceversa.
Il contratto può contenere:
  • le  modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di  ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo
  • il  regime patrimoniale della comunione dei beni (in rif. alla sez. III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile), modificabile in qualunque momento in corso della convivenza.
Il "contratto di convivenza" si risolve per:
  • accordo delle parti
  • recesso unilaterale
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona
  • morte di uno dei contraenti.
La risoluzione per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme dell’ atto pubblico o con firma autenticata da notaio o avvocato, e comunicato all’ufficio anagrafe.

Vincoli

Poichè la stipula in Italia di un "contratto di convivenza" non è un atto idoneo a definire la posizione dei due soggetti della coppia come "conviventi di fatto" ai sensi della L. n.76/2016, nel caso di cittadini stranieri o comunitari, la stipula di detto contratto potrà avvenire solamente dopo aver ottenuto l'iscrizione in anagrafe - mediante produzione della documentazione prevista dalla normativa vigente - e la costituzione della "convivenza di fatto". A seguito delle innumerevoli richieste di iscrizione anagrafica di cittadini stranieri privi di un regolare titolo di soggiorno, ma oggetto di contratto di convivenza con cittadino comunitario o più spesso italiano, il Ministero dell'Interno è intervenuto con la circolare n. 78 del 21/09/2021, con cui, a seguito di parere dell'Avvocatura dello Stato, ha stabilito che l'iscrizione anagrafica resta vincolata al permesso di soggiorno, che ne è presupposto e non conseguenza, e che la convivenza di fatto e il correlato contratto di convivenza debbono per forza seguire gli step precedenti dell'ottenimento di un permesso di soggiorno (requisito della regolarità del soggiorno) e quindi dell'iscrizione anagrafica. Di conseguenza, anche nel caso in cui una parte della coppia sia cittadino comunitario non residente in Italia, il suddetto contratto non sostituisce la documentazione prevista dal d.Lgs. n.30/2007 per la sua iscrizione anagrafica, in qualità di convivente del cittadino italiano o comunitario già residente.

Casi particolari

La "convivenza di fatto" si estingue per:
  • matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone
  • decesso del convivente
  • cessazione della coabitazione dichiarata dalle parti o accertata d’ufficio
  • cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi, pur continuando a sussistere la coabitazione (il venir meno della "convivenza di fatto" non fa necessariamente cessare la "convivenza anagrafica"; i due soggetti, pur non riconoscendosi più conviventi di fatto, potranno continuare a costituire una famiglia anagrafica vincolati dal semplice legame affettivo).
La "convivenza di fatto" non cessa se i conviventi trasferiscono entrambi la loro residenza in altra abitazione, anche se di altro Comune, purchè non cessi la coabitazione e che questa sia riscontrabile dal certificato di stato di famiglia. Qualora fosse esistente anche un "contratto di convivenza", in caso di trasferimento in altro Comune, l'Ufficiale d'Anagrafe che ha registrato il contratto e che ne detiene l'atto, lo dovrà trasmettere al nuovo comune di residenza.
 
 

Ulteriori informazioni

Riferimenti normativi
  • Legge 20 maggio 2016, n.76 recante "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze"
  • Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - n.7/2016 del 01/06/2016
  • Parere del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - prot. n.0000231 del 06/02/2017
  • Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - n.78/2021 del 21/09/2021

Link utili

Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale
Anagrafe

Ultimo aggiornamento: 22 Ottobre 2026, 18:38