Carta di identità cartacea
- Servizio attivo
La carta d'identità cartacea è sostituita dalla carta d’identità elettronica (CIE). Tutte le carte di identità cartacee sono scadute il 3 agosto 2026. Dopo tale data non varranno più come documento di riconoscimento valido per l'espatrio.
A chi è rivolto
Ai cittadini italiani e ai cittadini stranieri residenti in un Comune italiano.
Come fare
Le carte e di identità cartacee dal 3 agosto 2026 non sono più valide in attuazione del Regolamento UE n.1157/2019 in non conformi alle norme di sicurezza. Il Consiglio dei Ministri, con il comunicato n. 178 del 16 giugno 2026 , ha stabilito che le carte d’identità cartacee non scadute restano valide fino alla loro naturale scadenza per determinate finalità e nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi. L’articolo 11 del decreto legge n. 108 del 26/062026 ha stabilito che: 1. in ogni rapporto contrattuale, pubblico o privato, stipulato entro il 3 agosto 2026, nel quale la carta di identità cartacea è stata utilizzata per l'identificazione delle parti contraenti, la stessa mantiene la propria validità sino alla data di scadenza stabilita all'atto dell'emissione; 2. nelle more del rilascio della carta d'identità elettronica e sino al 31/01/2027, la carta di identità cartacea non scaduta può essere utilizzata ai fini dell'esercizio di diritti fondamentali dell'accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi per la consegna di posta e atti giudiziari per il ritiro o il deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali. 3. sino al 31 dicembre 2027 il Sindaco può rilasciare un documento d'identità provvisorio cartaceo nelle more del rilascio della carta di identità elettronica solo nei casi di comprovata urgenza valutata sulla base della documentazione presentata di validità non superiore a sei mesi non rinnovabile da restituire al Comune al momento del ritiro della carta di identità elettronica titolo valido per l'espatrio che potrebbe però non essere accettato dagli Stati esteri ai fini dell'ammissione nel loro territorio (il cittadino deve pertanto informarsi se il paese estero in cui deve recarsi accetta il documento, il Comune non si assume nessuna responsabilità in merito). da richiedere all'U.R.P. tramite modulo da inviare alla pec guastalla@comune.provincia.re.it o consegnare personalmente previo appuntamento. Si invitano tutti i cittadini in posseso di carta di identità cartacea a provvedere alla richiesta della carta di identità elettronica. Deve essere fissato un appuntamento all'Ufficio Relazioni con il Pubblico .
- di diritti fondamentali
- dell'accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative
- nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi
- per la consegna di posta e atti giudiziari
- per il ritiro o il deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali.
- nelle more del rilascio della carta di identità elettronica
- solo nei casi di comprovata urgenza valutata sulla base della documentazione presentata
- di validità non superiore a sei mesi
- non rinnovabile
- da restituire al Comune al momento del ritiro della carta di identità elettronica
- titolo valido per l'espatrio che potrebbe però non essere accettato dagli Stati esteri ai fini dell'ammissione nel loro territorio (il cittadino deve pertanto informarsi se il paese estero in cui deve recarsi accetta il documento, il Comune non si assume nessuna responsabilità in merito).
- da richiedere all'U.R.P. tramite modulo da inviare alla pec guastalla@comune.provincia.re.it o consegnare personalmente previo appuntamento.
Cosa serve
2 foto formato tessera fatta negli ultimi 6 mesi; carta d’identità scaduta/in scadenza, se il documento è completamente distrutto occorre presentare denuncia all’autorità competente in originale; denuncia di furto o di smarrimento se la carta rubata o smarrita era ancora valida (se la denuncia è stata fatta all’estero presso le autorità locali dovrà essere ripresentata in Italia); documento di riconoscimento valido nel caso non si sia in possesso della carta di identità in scadenza/scaduta (in mancanza di documenti che permettano l’identificazione certa, l’identità del richiedente potrà essere dichiarata da 2 testimoni maggiorenni con documento di riconoscimento valido) tessera sanitaria/codice fiscale; atto di nomina del tutore/curatore/amministratore di sostegno (se presente) assenso scritto di entrambi i genitori al rilascio della carta valida per l’espatrio di figlio minore (nel caso il genitore non possa essere presente può compilare il modulo dell'assenso e inviarlo all'U.R.P.); permesso di soggiorno per i cittadini stranieri. Per la validità per l’espatrio occorre essere cittadini italiani e non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto: i genitori con prole minore devono avere l’assenso dell’altro genitore, anche nel caso di separazione/divorzio tra i coniugi, non è necessario esibire l’assenso scritto; è richiesta l’autorizzazione del Giudice Tutelare solo nel caso in cui l’altro genitore non conceda il proprio assenso; se il richiedente è genitore vedovo o l’unico ad avere riconosciuto la prole non è necessaria alcuna autorizzazione; non dovere espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell’autorità che deve curare l’esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l’ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto; non essere sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a misura di prevenzione (art. 3 e seg.L. 27/12/1956 n. 1423).
- 2 foto formato tessera fatta negli ultimi 6 mesi;
- carta d’identità scaduta/in scadenza, se il documento è completamente distrutto occorre presentare denuncia all’autorità competente in originale;
- denuncia di furto o di smarrimento se la carta rubata o smarrita era ancora valida (se la denuncia è stata fatta all’estero presso le autorità locali dovrà essere ripresentata in Italia);
- documento di riconoscimento valido nel caso non si sia in possesso della carta di identità in scadenza/scaduta (in mancanza di documenti che permettano l’identificazione certa, l’identità del richiedente potrà essere dichiarata da 2 testimoni maggiorenni con documento di riconoscimento valido)
- tessera sanitaria/codice fiscale;
- atto di nomina del tutore/curatore/amministratore di sostegno (se presente)
- assenso scritto di entrambi i genitori al rilascio della carta valida per l’espatrio di figlio minore (nel caso il genitore non possa essere presente può compilare il modulo dell'assenso e inviarlo all'U.R.P.);
- permesso di soggiorno per i cittadini stranieri.
Per la validità per l’espatrio occorre essere cittadini italiani e non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto:
- i genitori con prole minore devono avere l’assenso dell’altro genitore, anche nel caso di separazione/divorzio tra i coniugi, non è necessario esibire l’assenso scritto;
- è richiesta l’autorizzazione del Giudice Tutelare solo nel caso in cui l’altro genitore non conceda il proprio assenso; se il richiedente è genitore vedovo o l’unico ad avere riconosciuto la prole non è necessaria alcuna autorizzazione;
- non dovere espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell’autorità che deve curare l’esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l’ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;
- non essere sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a misura di prevenzione (art. 3 e seg.L. 27/12/1956 n. 1423).
Cosa si ottiene
Titolo valido per l'espatrio che potrebbe però non essere accettato dagli Stati esteri ai fini dell'ammissione nel loro territorio. E' necessario pertanto informarsi in caso di espatrio.
2022 04 gen
Apertura iscrizioni
2022 04 feb
Termine presentazione domande
2022 02 mar
Pubblicazione graduatorie
2022 02 apr
Perfezionamento domande
Canale fisico
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Ulteriori informazioni
Decreto legge 13/05/2011 n.70 convertito in L. n.106/2011
Decreto legge 9/2/2012 n. n. 5 art. 7 convertito in L. n.35/2012
Circ. 1 del 27/1/2012 Ministero dell'Interno
Parere del Ministero dell'Interno del 12/05/2014 (per richiedenti asilo politico)
Circolare della Prefettura n. 7058/2015/Area II (iscrizione consenso o diniego alla donazione organi sulla carta di identità)
Circolare Ministero dell'Interno n. 8/2017 "Nuova Carta d'identità Elettronica"
Documenti collegati
Ultimo aggiornamento: 27 Agosto 2026, 12:46
