Categoria del servizio
A chi è rivolto
La costituzione della "convivenza di fatto" può essere richiesta all'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di residenza dalle coppie formate da persone: maggiorenni entrambe residenti allo stesso indirizzo in quanto coabitanti entrambe libere di stato (celibi/nubili, vedovi, divorziati) di cittadinanza italiana e/o straniera aventi sesso diverso oppure lo stesso sesso unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. Sono esclusi: i cittadini italiani residenti all'estero anche se iscritti all'AIRE i cittadini stranieri non in possesso di un regolare titolo di soggiorno, condizione preclusiva anche alla residenza.
- maggiorenni
- entrambe residenti allo stesso indirizzo in quanto coabitanti
- entrambe libere di stato (celibi/nubili, vedovi, divorziati)
- di cittadinanza italiana e/o straniera
- aventi sesso diverso oppure lo stesso sesso
- unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale
- non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
- i cittadini italiani residenti all'estero anche se iscritti all'AIRE
- i cittadini stranieri non in possesso di un regolare titolo di soggiorno, condizione preclusiva anche alla residenza.
Come fare
E' necessario presentare all'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza apposita dichiarazione con la quale entrambi i componenti della coppia manifestano la propria volontà alla costituzione della "convivenza di fatto".
Cosa serve
La dichiarazione con la quale si manifesta la volontà alla costituzione della "convivenza di fatto" e se ne chiede la registrazione, deve essere sottoscritta da entrambi i componenti della coppia, allegando, nel caso in cui la dichiarazione non venga sottoscritta dinanzi al funzionario incaricato del procedimento, copia dei propri documenti d'identità. Nel caso di cittadinanza straniera (non comunitaria) di uno o di entrambi i componenti, dovrà essere esibito titolo di soggiorno in corso di validità oppure documenti attestanti la presentazione della richiesta di rinnovo (a condizione che sia stata presentata non oltre 60 giorni dalla scadenza del titolo).
Cosa si ottiene
L'Ufficiale d'Anagrafe potrà rilasciare apposita certificazione dalla quale risulta la costituzione della "convivenza di fatto". Una volta costituita la "convivenza di fatto", la coppia ha la facoltà di stipulare un "contratto di convivenza" dinanzi ad un Avvocato o ad un Notaio, che, affinché possa essere opponibile ai terzi, dovrà essere registrato presso il Comune di residenza della coppia. La "convivenza di fatto" non cessa se i conviventi trasferiscono entrambi la loro residenza in altra abitazione, anche se di altro Comune, purchè non cessi la coabitazione e che questa sia riscontrabile dal certificato di stato di famiglia. Qualora fosse esistente anche un "contratto di convivenza", in caso di trasferimento in altro Comune, l'Ufficiale d'Anagrafe che ha registrato il contratto e che ne detiene l'atto, lo dovrà trasmettere al nuovo comune di residenza.
2022 04 gen
Apertura iscrizioni
2022 04 feb
Termine presentazione domande
2022 02 mar
Pubblicazione graduatorie
2022 02 apr
Perfezionamento domande
Unità organizzativa di accesso
Canale fisico
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Costi
Procedure collegate all'esito
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un "contratto di convivenza". Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. Copia dell’accordo dovrà essere trasmesso all’ufficio anagrafe ai fini dell’opponibilità ai terzi.
- le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo
- il regime patrimoniale della comunione dei beni (in rif. alla sez. III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile), modificabile in qualunque momento in corso della convivenza.
- accordo delle parti
- recesso unilaterale
- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona
- morte di uno dei contraenti.
Vincoli
Casi particolari
- matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone
- decesso del convivente
- cessazione della coabitazione dichiarata dalle parti o accertata d’ufficio
- cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi, pur continuando a sussistere la coabitazione (il venir meno della "convivenza di fatto" non fa necessariamente cessare la "convivenza anagrafica"; i due soggetti, pur non riconoscendosi più conviventi di fatto, potranno continuare a costituire una famiglia anagrafica vincolati dal semplice legame affettivo).
Ulteriori informazioni
- Legge 20 maggio 2016, n.76 recante "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze"
- Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - n.7/2016 del 01/06/2016
- Parere del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - prot. n.0000231 del 06/02/2017
- Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - n.78/2021 del 21/09/2021
Documenti collegati
Ultimo aggiornamento: 22 Ottobre 2026, 18:38
