Elenco degli elettori "fuori sede" - condizioni e modalità di iscrizione

  • Servizio attivo

per l'esercizio del diritto di voto in altra Regione, nel Comune di temporaneo domicilio per motivi di studio, lavoro, cura o assistenza a familiari.

Elenco degli elettori
Elenco degli elettori "fuori sede" - condizioni e modalità di iscrizione

Descrizione

La disciplina relativa agli "elettori fuori sede" non si applica alle elezioni amministrative comunali e regionali, ma solo alle elezioni politiche, europee e ai referendum previsti dagli artt. 75 e 138 della Costituzione.
L'iscrizione nell'elenco ha durata annuale: l'elettore che intende votare fuori sede anche nell'anno successivo deve presentare una nuova domanda nei termini previsti.

A chi è rivolto

Agli elettori temporaneamente domiciliati in un Comune di altra Regione per motivi di studio, lavoro, cura o assistenza a familiari. 

Agli elettori temporaneamente domiciliati in un Comune di altra Regione per motivi di studio, lavoro, cura o assistenza a familiari. 

Come fare

L'elettore che si trova in una delle condizioni di seguito elencate e descritte, deve consegnare o inviare per email, pec o posta raccomandata, all'Ufficio Elettorale del Comune di temporaneo domicilio, apposita istanza utilizzando il modello messo a disposizione dal Ministero dell'Interno, disponibile, in formato editabile, in fondo alla pagina. Sulla domanda, alla quale va allegata copia di un documento d'identità in corso di validità e una certificazione o altra documentazione (*) attestante la condizione di "fuori sede" (es. certificato di iscrizione al corso di studio, contratto di lavoro o attestazione del datore di lavoro, certificato di ricovero o attestazione della struttura sanitaria sulla durata della terapia o del trattamento), è di estrema importanza riportare a chiare lettere: l'indirizzo completo di domicilio il motivo e la durata della permanenza mentre è fortemente raccomandato indicare un recapito di posta elettronica.    (*) La condizione di elettore "fuori sede" può essere anche autodichiarata, allegando alla domanda dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) e dell' art. 47 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) del D.P.R. n. 445/2000,  attestante la predetta condizione, fermo restando i controlli previsti dall'art.71 del D.P.R. n. 445/2000 e le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali per le dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. n. 445/2000).

L'elettore che si trova in una delle condizioni di seguito elencate e descritte, deve consegnare o inviare per email, pec o posta raccomandata, all'Ufficio Elettorale del Comune di temporaneo domicilio, apposita istanza utilizzando il modello messo a disposizione dal Ministero dell'Interno, disponibile, in formato editabile, in fondo alla pagina.
Sulla domanda, alla quale va allegata copia di un documento d'identità in corso di validità e una certificazione o altra documentazione (*) attestante la condizione di "fuori sede" (es. certificato di iscrizione al corso di studio, contratto di lavoro o attestazione del datore di lavoro, certificato di ricovero o attestazione della struttura sanitaria sulla durata della terapia o del trattamento), è di estrema importanza riportare a chiare lettere:
  • l'indirizzo completo di domicilio
  • il motivo e la durata della permanenza
mentre è fortemente raccomandato indicare un recapito di posta elettronica. 
 
(*) La condizione di elettore "fuori sede" può essere anche autodichiarata, allegando alla domanda dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) e dell' art. 47 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) del D.P.R. n. 445/2000,  attestante la predetta condizione, fermo restando i controlli previsti dall'art.71 del D.P.R. n. 445/2000 e le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali per le dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. n. 445/2000).

Cosa serve

Le condizioni previste dall'art.8 della Legge 09 ottobre 2026, n.180 affinché l'elettore residente in Italia possa chiedere di essere ammesso all'esercizio del diritto di voto in un Comune diverso da quello di iscrizione nelle liste elettorali, sono: essere domiciliati temporaneamente in un Comune di una Regione diversa da quella in cui si trova il Comune di iscrizione elettorale; per uno dei motivi di seguito descritti: per motivi di studio o lavoro, se la durata della permanenza prevista "fuori sede" è di almeno 9 mesi; per motivi di cura (per ricevere assistenza sanitaria, terapie o trattamenti medici) per un periodo di almeno 3 mesi, nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale (politiche, europee o referendum); in qualità di caregiver familiare, per prestare attività di cura e assistenza in favore di persona sottoposta ad assistenza sanitaria, terapie o trattamenti medici / riabilitativi, per un periodo di almeno 3 mesi, nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale (politiche, europee o referendum); in qualità di genitore o convivente di un minorenne, per prestare ad esso attività di cura e assistenza per un periodo di almeno 3 mesi.      

Le condizioni previste dall'art.8 della Legge 09 ottobre 2026, n.180 affinché l'elettore residente in Italia possa chiedere di essere ammesso all'esercizio del diritto di voto in un Comune diverso da quello di iscrizione nelle liste elettorali, sono:
  • essere domiciliati temporaneamente in un Comune di una Regione diversa da quella in cui si trova il Comune di iscrizione elettorale;
per uno dei motivi di seguito descritti:
  • per motivi di studio o lavoro, se la durata della permanenza prevista "fuori sede" è di almeno 9 mesi;
  • per motivi di cura (per ricevere assistenza sanitaria, terapie o trattamenti medici) per un periodo di almeno 3 mesi, nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale (politiche, europee o referendum);
  • in qualità di caregiver familiare, per prestare attività di cura e assistenza in favore di persona sottoposta ad assistenza sanitaria, terapie o trattamenti medici / riabilitativi, per un periodo di almeno 3 mesi, nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale (politiche, europee o referendum);
  • in qualità di genitore o convivente di un minorenne, per prestare ad esso attività di cura e assistenza per un periodo di almeno 3 mesi.
     
     
     

Cosa si ottiene

Nel Comune di temporaneo domicilio: l'iscrizione nella lista aggiunta degli elettori ammessi al voto "fuori sede"' che ha durata annuale: l'elettore che intende votare fuori sede anche nell'anno successivo deve presentare una nuova domanda nei termini previsti.   Nel Comune di iscrizione nelle liste elettorali: l'annotazione nella lista elettorale, a margine del proprio nominativo, "vota fuori sede" (o simile). In entrambi i suddetti Comuni, sia l'iscrizione nella lista aggiunta che l'annotazione nella lista elettorale ordinaria, rimangono privi d'effetti in caso di indizione di elezioni amministrative comunali o regionali.    Se l'elettore non soddisfa i requisiti che legittimano il voto "fuori sede", il Comune di temporaneo domicilio ne darà comunicazione motivata e, in tal caso, l'elettore potrà votare nel Comune di iscrizione nelle liste elettorali. In caso di accoglimento dell'istanza, il Comune di temporaneo domicilio rilascierà all'elettore un'attestazione di ammissione al voto con indicato il numero e l'indirizzo della sezione elettorale al quale è stato assegnato entro il 10° giorno antecedente la consultazione elettorale. L'elettore si dovrà recare alle urne munito comunque della propria tessera elettorale, che dovrà esibire insieme all'attestazione di ammissione al voto ricevuta e al proprio documento d'identità.  

Nel Comune di temporaneo domicilio:
  • l'iscrizione nella lista aggiunta degli elettori ammessi al voto "fuori sede"' che ha durata annuale: l'elettore che intende votare fuori sede anche nell'anno successivo deve presentare una nuova domanda nei termini previsti.
 
Nel Comune di iscrizione nelle liste elettorali:
  • l'annotazione nella lista elettorale, a margine del proprio nominativo, "vota fuori sede" (o simile).
In entrambi i suddetti Comuni, sia l'iscrizione nella lista aggiunta che l'annotazione nella lista elettorale ordinaria, rimangono privi d'effetti in caso di indizione di elezioni amministrative comunali o regionali. 
 
Se l'elettore non soddisfa i requisiti che legittimano il voto "fuori sede", il Comune di temporaneo domicilio ne darà comunicazione motivata e, in tal caso, l'elettore potrà votare nel Comune di iscrizione nelle liste elettorali.
In caso di accoglimento dell'istanza, il Comune di temporaneo domicilio rilascierà all'elettore un'attestazione di ammissione al voto con indicato il numero e l'indirizzo della sezione elettorale al quale è stato assegnato entro il 10° giorno antecedente la consultazione elettorale. L'elettore si dovrà recare alle urne munito comunque della propria tessera elettorale, che dovrà esibire insieme all'attestazione di ammissione al voto ricevuta e al proprio documento d'identità.
 
Tempi e scadenze
Tipologia di "fuori sede"Termine per la presentazione della domanda
Studio o lavoro (condizione già in essere)entro il 31 dicembre di ogni anno
Studio o lavoro (condizione sorta dopo il 31 dicembre)entro 30 giorni dalla data in cui sono soddisfatti i requisiti e, comunque, non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione indetta
Motivi di cura, caregiver famigliari, genitori o conviventi di minori sottoposti a terapia o trattamento mediconon oltre il 45° giorno antecedente la consultazione indetta

2022 04 gen

Apertura iscrizioni

2022 04 feb

Termine presentazione domande

2022 02 mar

Pubblicazione graduatorie

2022 02 apr

Perfezionamento domande

Costi

Nessun costo

Casi particolari

L'istituto del voto "fuori sede" non si applica agli elettori residenti all'estero e iscritti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), in quanto questi, in occasione delle elezioni politiche e dei referendum, esercitano il proprio diritto di voto per corrispondenza, mentre per le elezioni europee presso i seggi costituiti dai Consolati italiani nei propri territori di competenza. In entambi i casi, viene loro riconosciuta la facoltà di optare per l'esercizio del diritto di voto in Italia, ma esclusivamente nel Comune di iscrizione nelle liste elettorali.

Ulteriori informazioni

Riferimenti normativi
art.8 Legge 09 ottobre 2026, n.180 (in vigore dal 24/10/2026) recante: "Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica"

Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale
Elettorale

Ultimo aggiornamento: 27 Ottobre 2026, 17:57