Buone pratiche per contenere la diffusione delle zanzare

per tutelarci dalle malattie che possono trasmettere
  • Servizio attivo

I comportamenti da osservare dal 15 aprile al 31 ottobre di ogni anno

A chi è rivolto

A chi  ha la disponibilità di aree all’aperto dove esistono o si possono creare raccolte d’acqua.

A chi  ha la disponibilità di aree all’aperto dove esistono o si possono creare raccolte d’acqua.

Come fare

Con l’ordinanza n. 98 del 08/05/2025 sono stati indicati i comportamenti da osservare:   evitare l’abbandono di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea; svuotare l’acqua contenuta in contenitori in modo da evitare accumuli a seguito di pioggia o procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio, con divieto di immissione dell’acqua nei tombini; trattare l’acqua di tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) con prodotti di sicura efficacia larvicida; la periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia; devono essere trattati anche i tombini che non sono all’aperto ma raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e nei parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai “grigliati”), in alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità; tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza; svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi; evitare che si formino raccolte d’acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici, e altri contenitori; qualora l’attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni; assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica; nei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida (anche se fiori finti collocati all’aperto); in alternativa l’acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio; tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia; i conduttori di serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari, devono attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l’introduzione di zanzare di specie esotiche  

Con l’ordinanza n. 98 del 08/05/2025 sono stati indicati i comportamenti da osservare:
 
  1. evitare l’abbandono di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana
  2. evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;
  3. svuotare l’acqua contenuta in contenitori in modo da evitare accumuli a seguito di pioggia o procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio, con divieto di immissione dell’acqua nei tombini;
  4. trattare l’acqua di tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) con prodotti di sicura efficacia larvicida; la periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia; devono essere trattati anche i tombini che non sono all’aperto ma raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e nei parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai “grigliati”), in alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
  5. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
  6. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
  7. evitare che si formino raccolte d’acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici, e altri contenitori; qualora l’attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
  8. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
  9. nei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida (anche se fiori finti collocati all’aperto); in alternativa l’acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio; tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;
  10. i conduttori di serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari, devono attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l’introduzione di zanzare di specie esotiche
 

Cosa serve

In caso di trattamenti adulticidi negli spazi privati: 1) devono essere comunicati almeno 5 giorni prima con modulo apposito “Comunicazione di disinfestazione adulticida contro la zanzara e altri insetti di interesse pubblico anche tramite utilizzo di impianti automatici di distribuzione dei prodotti contro le zanzare " al Comune di Guastalla ( consegna all’URP previo appuntamento o invio mail a urp@comune.guastalla.re.it o invio tramite PEC all’indirizzo: guastalla@cert.provincia.re.it ) al Servizio Igiene Sanità Pubblica del Dipartimento Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Reggio Emilia ( per posta all’indirizzo di via Amendola n.2 ,42122 Reggio Emilia o tramite PEC all’indirizzo sanitapubblica@pec.ausl.re.it ). 2) chi esegue il trattamento (ditta o privato), per garantire la massima trasparenza e informazione alla popolazione, deve compilare e firmare la DICHIARAZIONE DI TRATTAMENTO ADULTICIDA (Allegato 2) affiggere appositi AVVISI (Allegato 3)  con congruo anticipo (almeno 48 ore prima).

In caso di trattamenti adulticidi negli spazi privati:
2) chi esegue il trattamento (ditta o privato), per garantire la massima trasparenza e informazione alla popolazione, deve

Cosa si ottiene

Il contenimento della diffusione di insetti quali zanzare tigre, zanzare comuni e pappataci che possono trasmettere malattie, anche gravi, all'uomo.

Il contenimento della diffusione di insetti quali zanzare tigre, zanzare comuni e pappataci che possono trasmettere malattie, anche gravi, all'uomo.
Tempi e scadenze

Le azioni devono essere condotte al 15 aprile al 31 ottobre di ogni ann.

2022 04 gen

Apertura iscrizioni

2022 04 feb

Termine presentazione domande

2022 02 mar

Pubblicazione graduatorie

2022 02 apr

Perfezionamento domande

Procedure collegate all'esito

La responsabilità per le inadempienze è attribuita ai proprietari o ai conduttori dell’area che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito.
Le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. n. 689/1981, dalla Legge Regionale n. 21/1984 e dall’art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000. Per la violazione delle norme previste dalla presente è stabilita la sanzione amministrativa da un minimo di 80 € ad un massimo di 480 €.
 
La vigilanza si esercita tramite sopralluoghi, volti a verificare la presenza di raccolte d’acqua costituenti focolai larvali non adeguatamente gestite, ovvero tramite il riscontro della disponibilità di prodotti larvicidi o dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione larvicida da parte dei soggetti pubblici e privati interessati o degli attestati di intervento rilasciati da imprese specializzate. 

Ultimo aggiornamento: 20 Maggio 2025, 14:30